Obbligo del progetto


Quando occorre il progetto di un professionista.
II progetto è sempre richiesto dal DM 37/08 per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento
di un impianto elettrico, salvo nei cantieri edili.
Nulla è richiesto per gli impianti elettrici posti completamente all’aperto, ad esempio d’illuminazione
pubblica, i quali non sono soggetti al DM 37/08.
L’installazione sta a indicare la costruzione di un nuovo impianto, o il rifacimento radicale di un
impianto esistente.
La trasformazione corrisponde a modifiche importanti dell’impianto esistente, ad esempio per
aumento della potenza o cambio di destinazione d’uso dei locali.
L’ampliamento comporta l’aggiunta di almeno un circuito (linea protetta da un
interruttore automatico).
La manutenzione straordinaria comporta il rinnovo e/o sostituzione di parti, che non modifichino
in modo sostanziale le prestazioni, destinate a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie
di esercizio, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo
impianto (l’installazione), di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano
negli interventi di manutenzione ordinaria.
La manutenzione ordinaria comporta una serie d’interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione
d’uso.
Non occorre alcun progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria (la manutenzione
ordinaria esula dal campo di applicazione del DM 37/08), tabella A.

 

La fig.1 sintetizza i casi in cui è d’obbligo il progetto dell’impianto elettrico da parte di un professionista
iscritto all’albo. Per impianto elettrico (utilizzatore) si intende tutto ciò che si trova a
valle del punto di consegna dell’energia elettrica (gruppo di misura), oppure a valle di un proprio
generatore, ad esempio un gruppo elettrogeno (autoproduzione).
Si ha autoproduzione quando l’utente consuma tutta o una parte dell’energia prodotta (la parte
restante viene immessa in rete).
La “potenza impegnata” è la maggiore tra la potenza contrattuale e la potenza autoprodotta.
Negli impianti ordinari, senza autoproduzione, la potenza impegnata coincide con la potenza
contrattuale, cioè stabilita nel contratto di fornitura dell’energia elettrica. Irrilevante, a questi fini,
la potenza disponibile. Il limite di superficie per le unità immobiliari di 400 m2 ad uso abitativo
e di 200 m2 per altri usi, si riferisce alla superficie coperta, anche in presenza di un’eventuale
area verde illuminata o attrezzata.
Se un gruppo di misura alimenta più unità immobiliari, si tratta di un unico impianto elettrico e le
superfici si sommano. Se la destinazione delle unità immobiliari è diversa, a favore della sicurezza,
si considera quella più restrittiva, ad esempio per un’abitazione e negozio si applica il
limite di 200 m2.
Se un’unica unità immobiliare presenta più destinazioni, ad esempio ambulatorio medico in
un’abitazione, l’obbligo di progetto da parte di un professionista per il locale medico si estende
all’intero impianto elettrico dell’abitazione. Lo stesso dicasi per i servizi condominiali di potenza
impegnata fino a 6 kW: ad esempio, in presenza di un locale a maggior rischio in caso di incendio
(autorimessa condominiale con più di nove autoveicoli) l’intero impianto elettrico dei servizi
condominiali deve essere progettato da un professionista.

L’obbligo di progetto di cui sopra riguarda sia le imprese installatrici, sia gli uffici tecnici interni.
La dichiarazione di conformità (DICO) senza progetto, relativa ad un intervento/impianto in
cui è d’obbligo il progetto da parte di un professionista, non ha alcun valore, perché chi l’ha
rilasciata non è considerato idoneo dal DM 37/08 a realizzare quell’intervento senza il progetto
di un professionista.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *